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 L'abc del decreto Gelmini

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MessaggioTitolo: L'abc del decreto Gelmini   L'abc del decreto Gelmini Icon_minitimeVen Ott 31, 2008 5:50 am

La bocciatura alle elementari sarà un evento assolutamente straordinario, disposta solo con decisione unanime e solo in casi «eccezionali e comprovati da specifica motivazione». La disposizione è contenuta nel cosiddetto decreto Gelmini di riforma della scuola. Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato il 29 ottobre 2008. Novità anche per gli specializzandi Ssis che potranno essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento non più in coda, ma nella posizione spettante in base ai titoli posseduti. Giro di fondi, poi, per mettere mano alle emergenze dell'edilizia scolastica, legate in particolare al rischio sismico. Il pagamento del maestro unico, poi, in caso di ore eccedenti l'orario di servizio di 24 ore, avverrà dal fondo d'istituto, integrato da eventuali economie. Alle medie e alle superiori, infine, le edizioni dei libri scolastici saranno rinnovate ogni sei anni.

Il testo approvato mantiene integri, rispetto al decreto legge iniziale, capitoli come quello dello studio della materia "Cittadinanza e Costituzione" in tutti i cicli scolastici, del voto di condotta e del numerico alle elementari e all'esame conclusivo di terza media. Ecco una sintesi del contenuto del provvedimento.

Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia (articolo 7). La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2). Dall'anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell'infanzia. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Entrata in vigore (articolo 8, comma 2). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis). Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis). I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l'iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell'abilitazione e la collocazione in graduatoria è disposta in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti).

Libri di testo (articolo 5). I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale (salvo l'eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che dovranno comunque essere disponibili separatamente), a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull'adozione deui libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.

Maestro unico (articolo 4). Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64 del Dl 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si terrà conto delle esigenze legate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria per le ore aggiuntive (si passa da un orario settimanale di 22 ore a uno di 24 ore) rispetto all'orario d'obbligo stabilito dalle attuali disposizioni contrattuali. Il ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Istruzione, provvederà alla verifica degli effetti finanziari a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della verifica si provvederà, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9, del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico.

Pluralismo istituzionale (articolo 1, comma 1-bis). Previste iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale con lo scopo di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale.

Sicurezza nelle scuole (articolo 7-bis). Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche. Sono revocate le economie comunque maturate alla data di entrata in vigore del Dl 137/2008e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del Dl 318/1986, convertito dalla legge 488/1986, dall'articolo 1 della legge 430/1991 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 431/1996, oltre a quelle relative ai finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le stazioni appaltanti provvederanno a rescindere i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione competente per territorio. La revoca è disposta con decreto istruzione, sentite le regioni competenti e le relative somme sono rassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per mitigare il rischio sismico. La riassegnazione delle risorse a una diversa regione viene disposta sentendo la Conferenza unificata. Le risorse di lavori programmati e non avviati entro 2 anni possono essere nuovamente revocati e rassegnati. Identica soluzione se gli enti beneficiari dichiarano l'impossibilità a eseguire le opere. Il ministro dell'Istruzione, di concerto con quello delle Infrastrutture, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici in situazione critica sul fronte della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono effettuati d'intesa con la Conferenza unificata. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono definiti da un cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata. All'attuazione si provvede con decreti Economia su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Valore abilitante della laurea in Scienze della formazione primaria (articolo 6). La disposizione attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell'indirizzo prescelto. La disposizione si applica anche a chi ha sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi di Scienze della formazione primaria nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge 244/2007 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.

Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2, commi 1 e 2). In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede. La valutazione del comportamento a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 è espressa mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Valutazione del rendimento (articolo 3). Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti - sia periodica, sia annuale - è espressa mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione. Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato a conclusione del ciclo gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. Ci sono, poi, una serie di modifiche e integrazioni della normativa vigente, necessarie per le innovazioni introdotte. Una delle integrazioni specifica che la valutazione degli alunni handicappati è espressa in decimi. I docenti riferiscono ai genitori degli alunni i voti conseguiti e il livello globale di maturazione raggiunto. Sospesa l'applicazione della scheda personale dell'alunno, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal decreto legge, anche se consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e tenere aggiornata la scheda personale dell'alunno. Abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Demandato a un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti - tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni - e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative.

Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3). La votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente dal consiglio di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Un decreto Istruzione specificherà le modalità applicative e i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. La disposizione si applica comunque dall'inizio dell'anno scolastico.
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