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 DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137 (completo)

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MessaggioTitolo: DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137 (completo)   DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137 (completo) Icon_minitimeMar Ott 28, 2008 3:51 am

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare

percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della

legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le

attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento

degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre

la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli

studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione

dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di

utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore

abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della

formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di

accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la

pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad

una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate

azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate

all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle

conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e

Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e

storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in

materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di

scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni

studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede

scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed

agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche

anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del

comportamento e' espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita

collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la

non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del

ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio

dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i

criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del

comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'

applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la

valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e

la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in

decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di

maturazione raggiunto dall'alunno.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo

grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli

alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'

espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,

n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite

le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione

sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta

sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma 5;

e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con

la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di

voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e

sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente

articolo.

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui

all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti

di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le

istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico

insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.

Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate

alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del

tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di

cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di

insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento

stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici

adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia

impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo

le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere

separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e

motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza

quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente

scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti

concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto

delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze

della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,

della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione

delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso

formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,

rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro

che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze

della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata

in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata

in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e' sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione

mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e

successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in

medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che

superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di

specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per

l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,

entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole

immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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